DL 30/04/2019
Art 32 – Contrasto all’Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi
- Ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela dell’originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari, venduti all’estero, è concessa un’agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell’ Italian Sounding , di cui all’articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale. L’agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel limite annuo di cui al comma 3.
- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione, ivi inclusa l’indicazione delle spese ammissibili, le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.
- Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 50.
[omissis]
Testo completo al seguente link: (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/04/30/100/sg/pdf)