Selezionare il bestiame per conto terzi non è considerata attività agricola. Neppure se a condurla è un imprenditore agricolo. L’ha stabilito l’Agenzia dell’Entrate, in risposta alla richiesta di chiarimenti giunta all’ente. Anche se l’attività principale resta quella agricola, selezionare capi per conto terzi per agevolare l’acquisto non rientra in quelle che posso fruire del regime forfettario.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che le “attività agricole connesse” devono rispettare due requisiti: la coincidenza di chi svolge l’attività agricola principale e quella connessa; e che le attività siano rese con l’uso di risorse (materiali o immateriali) che l’azienda agricola usa normalmente. Questo comprende anche il know-how. Tuttavia, a parere dell’ufficio, dal momento che all’agricoltore veniva riconosciuto un compenso dal fornitore di animali solo a fronte dell’acquisto da parte di terzi (una sorta di provvigione), l’utilizzo di questo know how non era sfruttato in quanto tale, ma solo come intermediazione, e l’attività si configurava come commercializzazione. Probabilmente, se all’allevatore venisse riconosciuto un compenso indipendentemente dal risultato della vendita, l’attività potrebbe essere considerata di “consulenza”, quindi connessa a quella agricola principale.